OGGETTO: D.L. 2/2006 – Approvazione al Senato di un emendamento che introduce il divieto per i pubblici esercizi di proporre al consumo oli di oliva non etichettati.

È stato approvato al Senato, nell’ambito della conversione in legge del D.L. 2/2006 in materia di agricoltura e agroindustria l’emendamento in oggetto, proposto dalla Senatrice De Petris ed altri.

La disposizione, che passa ora all’esame della Camera dei deputati per la definitiva approvazione ( è prevista la discussione per il prossimo 14 febbraio) è valutata positivamente dalla Federolio, anche se dovranno essere attentamente vagliate le misure di concreta approvazione.

Il testo dell’art 4 del decreto legge comprensivo dell’emendamento approvato, desunto dal documento di lavoro del Senato, è trasmesso in allegato.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio Forcella)

All.: 1

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell´agricoltura, dell´agroindustria, della pesca, nonché´ in materia di fiscalità d´impresa (3723)

(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell´agricoltura, dell´agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d´impresa (3723)

Articolo 4.
(Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali)
1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell’interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All’onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell’ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all’uopo finalizzate.
2. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o più denominazioni protette»;
b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».
3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall’Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 4.3
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio d’oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

4-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000».

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